Il risarcimento del danno riflesso: principi, evoluzione giurisprudenziale e criteri di applicazione
– Questa figura giuridica, elaborata dalla giurisprudenza attraverso un’evoluzione interpretativa che ha progressivamente ampliato i confini della tutela risarcitoria, trova il suo fondamento nell’articolo 2043 del codice civile.
Il risarcimento del danno riflesso rappresenta una delle questioni più complesse e dibattute del diritto civile italiano, coinvolgendo la delicata problematica della propagazione degli effetti dannosi di un illecito oltre la sfera giuridica della vittima primaria.
Questa figura giuridica, elaborata dalla giurisprudenza attraverso un’evoluzione interpretativa che ha progressivamente ampliato i confini della tutela risarcitoria, trova il suo fondamento nell’articolo 2043 del codice civile e si inserisce nel più ampio quadro della responsabilità aquiliana.
Indice argomenti
La nozione di danno riflesso e la sua evoluzione concettuale – Torna all’indice ^
Come chiarito dalla Corte d’appello civile di Palermo con sentenza n. 326 del 17 marzo 2008, “la nozione dei cd. danni riflessi o mediati non evidenzia una differenza sostanziale e/o eziologica con i danni diretti, ma sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell’illecito (consistente in un danno alla persona) alle cd. vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria”.
La giurisprudenza ha progressivamente superato l’iniziale diffidenza verso questa categoria di danni, riconoscendo che il rapporto causale tra il fatto del terzo e il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico sia nel caso di morte che in quello di lesioni personali. In entrambe le ipotesi esiste infatti una vittima primaria, colpita nel bene della vita o della salute, e una vittima ulteriore, anch’essa lesa in via diretta ma in un diverso interesse di natura personale.
Il fondamento giuridico e i presupposti della risarcibilità – Torna all’indice ^
Il fondamento normativo del risarcimento del danno riflesso si rinviene nell’articolo 2043 del codice civile, che stabilisce il principio generale secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale norma non si limita a tutelare la vittima diretta dell’illecito, ma può estendere la sua protezione anche ai soggetti che, pur non essendo direttamente colpiti dal fatto lesivo, subiscono un pregiudizio in conseguenza del danno arrecato alla vittima primaria.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con sentenza n. 9556 del 2002, il danno riflesso trova la sua legittimazione nel fatto che
Ne consegue che il danno riflesso, per quanto mediato, è configurabile come conseguenza normale ed ordinaria del fatto e legittima al risarcimento ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio.
Le tipologie di danno riflesso – Torna all’indice ^
Nel caso di lesioni non mortali, la Cassazione civile con sentenza n. 8305 del 17 settembre 1996 ha stabilito che “è ammissibile la richiesta del risarcimento della lesione dei cosiddetti diritti riflessi di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto (quali il diritto del coniuge a regolari rapporti coniugali, ivi compresi quelli sessuali, nell’ambito dei reciproci doveri di assistenza materiale e morale, che trova riscontro nell’art. 143 cod. civ., e il diritto dei figli all’educazione e ad un sano sviluppo psicofisico, imposto dall’art. 147 cod. civ. a carico di entrambi i genitori), quando la lesione di tali diritti sia eziologicamente collegata, in via diretta ed immediata, con il fatto illecito”.
Il danno riflesso da morte del congiunto – Torna all’indice ^
Una particolare rilevanza assume il danno riflesso conseguente alla morte di un congiunto. Come precisato dal Tribunale civile di Firenze con sentenza n. 2516 del 4 agosto 2014, “il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla morte di un congiunto per fatto illecito è riconosciuto iure proprio ai prossimi congiunti, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale“.
La giurisprudenza ha chiarito che in questi casi si configura un illecito “plurioffensivo”, idoneo a ledere interessi diversi in capo ad altrettanti diversi soggetti.
Come evidenziato dal Tribunale civile di Nocera Inferiore con sentenza n. 325 del 9 febbraio 2021, “il danno riflesso, ad onta di quanto potrebbe prima facie presumersi dal dato nominalistico, è un pregiudizio che si produce – non già soltanto nella sfera giuridica del soggetto immediatamente danneggiato, bensì – nella sfera giuridica della c.d. vittima secondaria, concretandosi in una sofferenza, sovente di rilevantissima entità, patita in ragione delle lesioni inflitte alla vittima primaria“.
I criteri di accertamento e l’onere probatorio – Torna all’indice ^
L’accertamento del danno riflesso richiede la dimostrazione di specifici elementi costitutivi. In primo luogo, deve sussistere un nesso causale diretto e immediato tra il fatto illecito e il danno subito dalla vittima secondaria.
Come chiarito dal Tribunale civile di Trani con sentenza n. 1217 del 9 settembre 2021, “ai fini dell’accoglimento della domanda, è necessario che i familiari forniscano la prova sia della condotta dolosa o colposa del datore di lavoro, consistente nella violazione degli obblighi di sicurezza, sia del danno concretamente subito, non essendo sufficiente la mera allegazione del danno“.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che il danno riflesso non può considerarsi in re ipsa, richiedendo invece una specifica allegazione e prova delle circostanze fattuali che dimostrino l’effettivo sconvolgimento delle abitudini di vita e il pregiudizio concreto subito dal congiunto.
Come affermato dal Tribunale civile di Larino con sentenza n. 346 del 7 luglio 2017, “il mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova di specifiche e concrete circostanze fattuali idonee a dimostrare l’effettivo sconvolgimento delle abitudini di vita e il sacrificio totale nei confronti del congiunto danneggiato comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale riflesso“.
Il rapporto con la causalità giuridica – Torna all’indice ^
Un aspetto fondamentale del danno riflesso riguarda il rapporto con i principi di causalità giuridica stabiliti dall’articolo 1223 del codice civile, richiamato dall’articolo 2056 per la responsabilità extracontrattuale.
La giurisprudenza ha superato le iniziali perplessità circa la compatibilità del danno riflesso con il requisito della “conseguenza immediata e diretta” previsto dall’articolo 1223 del codice civile, chiarendo che tale norma contempla tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale, includendo quindi anche la propagazione delle conseguenze dell’illecito alle vittime secondarie.
Le problematiche processuali – Torna all’indice ^
Il risarcimento del danno riflesso presenta specifiche problematiche processuali, particolarmente in relazione alla legittimazione attiva e ai rapporti con altri procedimenti.
La giurisprudenza ha chiarito che i soggetti legittimati ad agire per il risarcimento del danno riflesso lo fanno iure proprio, non in qualità di eredi della vittima primaria, ma per la tutela di propri diritti autonomi lesi dal fatto illecito.
Particolare attenzione merita il rapporto tra il danno riflesso e il nesso causale quando la morte della vittima primaria sia dovuta a cause diverse dal fatto illecito originario.
Come precisato dal Tribunale civile di Nocera Inferiore, “il danno c.d. ‘riflesso’ o ‘da rimbalzo’ patito dai congiunti della vittima primaria è risarcibile iure proprio solo se viene provato il nesso causale tra il sinistro e il decesso, non potendosi riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale quando la morte sia riconducibile a una serie causale autonoma rispetto a quella innescata dall’incidente stradale”.
La quantificazione del danno riflesso – Torna all’indice ^
La quantificazione del danno riflesso presenta notevoli complessità, dovendo il giudice valutare elementi spesso di natura immateriale e soggettiva.
Come chiarito dalla Cassazione civile con sentenza n. 4043 del 19 febbraio 2013, “il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all’interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi“.
Gli sviluppi giurisprudenziali recenti – Torna all’indice ^
La giurisprudenza ha inoltre affrontato specifiche problematiche relative all’applicazione del diritto internazionale privato nei casi di sinistri transfrontalieri, come evidenziato dalla Cassazione civile con sentenza n. 34017 del 23 dicembre 2024, che ha chiarito i criteri per l’individuazione della legge applicabile in presenza di danni riflessi subiti in Stati diversi da quello in cui si è verificato l’evento lesivo.
Considerazioni conclusive – Torna all’indice ^
La giurisprudenza ha dimostrato particolare sensibilità nel riconoscere che gli effetti dannosi di un illecito possono propagarsi oltre la sfera giuridica della vittima diretta, coinvolgendo soggetti legati da particolari vincoli affettivi o economici.
L’elaborazione giurisprudenziale ha tuttavia mantenuto un approccio rigoroso nell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento del danno riflesso, richiedendo sempre la dimostrazione di un nesso causale diretto e immediato tra il fatto illecito e il pregiudizio subito dalle vittime secondarie.
Questo equilibrio tra apertura alle istanze di tutela e rigore nell’accertamento dei presupposti costituisce il tratto distintivo dell’attuale disciplina del danno riflesso, che continua ad evolversi attraverso l’opera interpretativa della giurisprudenza, chiamata a bilanciare le esigenze di tutela delle vittime con i principi di certezza del diritto e di proporzionalità del risarcimento.
Domande frequenti – Torna all’indice ^
Cos'è il danno riflesso?
Ma cos’è esattamente il danno riflesso? Si tratta di un danno che non colpisce direttamente la vittima principale di un illecito, ma si ripercuote su terze persone legate alla vittima stessa, come familiari o altri soggetti vicini.
Immaginate il caso in cui un incidente stradale provochi non solo danni fisici alla persona coinvolta, ma anche conseguenze emotive e materiali ai suoi cari: questo è l’essenza del danno riflesso. Affidarsi a un servizio legale esperto può fare la differenza tra ottenere giustizia o rimanere senza compensazione.
Come calcolare il danno riflesso?
Identificare e quantificare tale danno richiede un’analisi dettagliata della situazione. Il primo passo consiste nel raccogliere tutte le prove disponibili: documentazione medica, testimonianze e qualsiasi altro elemento che possa dimostrare l’impatto negativo subito dai terzi coinvolti.
Successivamente, è necessario stabilire un nesso causale tra l’atto illecito iniziale e il danno derivato ai terzi. Questo passaggio è essenziale per sostenere la richiesta di risarcimento.
Qual è il termine di prescrizione per il danno riflesso?
Quando si parla del termine di prescrizione per il danno riflesso, è fondamentale sapere che la giurisprudenza tende a considerare il termine generale di cinque anni previsto dall’articolo 2947 del Codice Civile.
Questo termine decorre dal momento in cui la persona danneggiata ha consapevolezza sia dell’entità del danno subito che della sua riconducibilità all’evento lesivo originario. In pratica, ciò significa che i familiari o le persone vicine alla vittima diretta devono attivarsi tempestivamente per far valere i propri diritti e ottenere il giusto risarcimento.
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Informazioni sull'Autore
Avvocato giuslavorista, si occupa di diritto del lavoro e previdenziale in ambito pubblico e privato. Grazie ad una rigorosa analisi delle dinamiche che caratterizzano il mondo del lavoro riesce a garantire una consulenza altamente professionale, fornendo soluzioni pragmatiche e soddisfacenti.
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